La lett. a-ter), dell’art. 17, comma 6, del Dpr. n. 633/72, prevede che i soggetti passivi d’imposta, per le prestazioni relative ai “servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relativo ad edifici” (per l’individuazione delle prestazioni indicate si deve fare riferimento ai codici previsti nella Tabella Ateco 2007), effettuate nei confronti di titolari di partita IVA, debbano “emettere fattura senza addebito d’imposta”.
Tale disposizione si applica nel caso di acquisti effettuati nell’ambito dello svolgimento di un’attività commerciale, mentre non si applica nel caso di acquisti effettuati nell’ambito di attività istituzionale.
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Escluse dallo split payment le Associazioni in 398/91
L’Agenzia delle Entrate, nella circolare 15/E del 13 Aprile 2015 afferma che lo split payment non è applicabile alle operazioni rese dal fornitore nell’ambito di regimi speciali che non prevedono l’evidenza dell’imposta in fattura e che ne dispongono l’assolvimento secondo regole proprie.
Nella medesima ipotesi devono ricondursi le operazioni rese da fornitori che applicano regimi speciali che, pur prevedendo l’addebito dell’imposta in fattura, sono caratterizzati da un particolare meccanismo forfetario di determinazione della detrazione spettante.