A partire dal mese di luglio 2016, il canone Rai verrà addebitato sulla fattura dell’energia elettrica relativa all’abitazione in cui il contribuente ha la propria residenza. Se è titolare di ulteriori utenze elettriche, sulle stesse non sarà effettuato alcun addebito e pertanto non dovrà effettuare alcuna comunicazione.
I contribuenti che rientrano in determinate casistiche devono invece inviare all’Agenzia delle Entrate, entro il 16 maggio, un’autocertificazione per non vedersi addebitare sulla bolletta dell’energia elettrica un canone RAI non dovuto.
In particolare devono inviare la suddetta comunicazione coloro che sono titolari di utenza elettrica ma non possessori di un apparecchio televisivo (in questo caso la dichiarazione, se permangono le condizioni, si deve ripresentare ogni anno), e coloro che sono titolari di utenza elettrica ed apparecchio televisivo, ma che fanno parte di un nucleo familiare in cui il canone viene già pagato da un altro componente familiare con cui risiedono. È questo il caso ad esempio di coniugi che sono intestatari ognuno di un contratto di fornitura elettrica, ma che risiedono nella stessa abitazione.
Se invece i coniugi sono titolari di diverse utenze elettriche ed hanno diversa residenza, devono entrambi pagare il canone RAI e pertanto non devono effettuare alcuna comunicazione all’Agenzia delle Entrate in quanto l’addebito sarà effettuato a ciascuno nella propria bolletta.
Nel caso infine che il titolare dell’utenza elettrica per l’abitazione principale sia anche titolare di un’altra utenza elettrica per un’abitazione data in affitto, non dovrà comunicare nulla perché sulla seconda utenza il canone non viene comunque addebitato, ma gli affittuari, con modalità che devono essere ancora definite, sono obbligati in proprio al pagamento del canone.
Si ricorda che:
- il canone non è dovuto per tablet, smartphone, computer
- l’importo per il 2016 è di € 100
- viene addebitato sulla bolletta elettrica suddiviso in 10 rate da gennaio ad ottobre (per il 2016 a partire da luglio)
- è dovuto anche dai residenti all’estero
- il canone speciale TV per le attività economiche continua ad essere versato con le consuete modalità
- per i pensionati con reddito nell’anno precedente fino ad € 18000,00 si può pagare sulla pensione facendone richiesta entro il 15 novembre dell’anno precedente
- non è dovuto dai pensionati con più di 75 anni e reddito fino ad € 6713,98 (in questo caso la richiesta deve essere presentata entro il 30 aprile ed ha validità per l’intero anno o entro il 31 luglio ma ha validità solo dal 2° semestre)